ART. 1 È costituita l'Associazione culturale: "LABORATORIO TEATRO ARBOSTELLA" con sede in Salerno in Viale Verdi (parco Arbostella) n.2
ART. 2 L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
a) promozione e diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo;
b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato nel campo teatrale dello spettacolo;
c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage nel campo teatrale;
d) rappresentazioni teatrali e manifestazioni nel campo dello spettacolo, promosse dalla stessa associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza ;
e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
f) incentivare scambi culturali, gemellaggi teatrali con associazioni italiane e straniere;
g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica teatrale;
h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;
i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
ART. 3 Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
ART. 4 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
ART. 5 L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
ART. 6 La qualifica di Socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
ART. 7 a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;
b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa; intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
ART. 8 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
b) per morosità, il Socio infatti che non provvedere al pagamento della quota associativa entro 15 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
e) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. (La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto).
ART. 9 Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Presidente;
e) il Consiglio Direttivo.
ART. 10 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.
ART. 11 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 12 La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.
ART. 13 Spetta all'Assemblea dei soci:
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo; b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; eleggere il Consiglio Direttivo; ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.
ARI. 14 Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
ART. 15 Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composta da 3 membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati, li Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
ART. 16 Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante 1'attività sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
e) redigere il regolamento dell'Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministra¬zione, deliberare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.
ART. 17 il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C. C..
ART. 18 Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
ART. 19 II Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ART. 20 L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
ART.21 La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei soci.
ART. 22 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.
ART. 23 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.